LICEITÀ DELL’USO DEI TITOLI DELLE ONORIFICENZE E DEI GRADI ONORARI
II diritto degli insigniti a fregiarsi liberamente delle onorificenze di collazione della Casa Sovrana d’Altavilla Sicilia-Napoli, con la sola condizione della specificazione del nome dell’Ordine dopo il relativo grado, allo scopo di non causare confusione con gli Ordini nazionali, con gli Ordini di Stati stranieri o con gli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro, è stato confermato dalla sentenza della Pretura di Sant’Agata di Puglia in data 25 giugno 1955, n. 36-55, n. 82-55 R.G. e da quella della Pretura di Roma, I Sezione Civile, in data 27 gennaio 1956.
Nel corso degli anni, varie sentenze emesse da diversi Tribunali hanno sempre dato ragione ai diritti di S.A.R. il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli; queste che qui di seguito vengono citate sono solo alcune fra le più significative:
– II tribunale Civile di Napoli, con sentenza del 30 novembre 1949 della IV sezione e con sentenza del 30 luglio 1956 della I sezione, ha riconosciuto la qualità di Principe d’Altavilla Sicilia-Napoli, discendente e diretto e Capo della Real Casa Normanna d’Altavilla Sicilia-Napoli, nella persona di S.A.R. il Principe Reale d’Altavilla (ou Hauteville) Sicilia-Napoli.
– La Pretura di Roma, con sentenza del 14 gennaio 1949 nr. 19346/58 Reg. Gen., riconosceva in S.A.R. il principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli la «fons honorum» connessa alla qualità di Capo della Famiglia d’Altavilla, ex Casa Regnante che mai subì la «debellatio» e, di conseguenza, la perdita dello «jus honorum». Stabilì, inoltre, che tale qualità non è in contrasto con la circostanza che un ex Sovrano abbia la cittadinanza italiana, precisando che il rapporto di cittadinanza non può essere causa di «debellatio».
Per non averla accettata dopo il referendum istituzionale del 1946, i Savoia sono attualmente e lo saranno nei secoli, pretendenti al Trono d’Italia; lo stesso è avvenuto per gli Asburgo, i Borbone, i Romanoff, tuttora pretendenti ai troni degli avi.
— La Pretura Unificata di Roma, con sentenza del 13 maggio 1960 or. 3564/60-Reg. Gen. 43776/59, oltre a recepire in pieno la già citata sentenza del Tribunale di Napoli, stabiliva che S.A.R. il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli è legittimato a conferire onorificenze cavalleresche relative ad ordini eredìtari di Famiglia, nonché a creare nuovi ordini, accertando, nel contempo, che gli ordini di Casa d’Altavilla sono da classificarsi tra gli ordini non nazionali di cui all’alt. 7 della Legge del3 marzo 1951 nr. 178.
— La Pretura di Cremona, con sentenza del 24 marzo 1960,Riconosce S.A.R. il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli come soggetto di diritto internazionale.
— La Pretura Unificata di Catania, con sentenza dell’8 marzo 1960 nr. 1048-Reg. Gen. 1563/59, classifica l’Ordine della Corona Normanna d’Altavilla e l’Ordine di San Giorgio di Antiochia tra gli ordini non nazionali (art, 7 Legge 3 marzo 1951, nr.178).
Analoga Sentenza é stata sancita dalle Preture di Roma, I Sezione, con sentenza del 18 febbraio 1960 nr. 1210/60-Reg. Gen. nr, 27628/59. Catania, con sentenza del 13 maggio I960. Napoli, con sentenza del 22 dicembre 1959 nr. 18516-Reg. Gen. nr. 6304/59. San Sepolcro, con sentenza del 29 dicembre 1965. Roma, con sentenza del 10 ottobre 1948 nr. 23828, riaffermante il legittimo uso dei titoli, qualità, prerogative e poteri connessi alla persona dì S.A.R, il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli.
— Il Tribunale Civile e Penale di Bari, II Sezione, con sentenza del 10 novembre 1959 Reg. Gen, nr. 2452/58, sancisce testualmente che «(,..) Si evince in maniera inequivocabile il diritto dell’Altavilla a qualificarsi Capo della reale Casa Normanna d’Altavilla Sicilia-Napoli (…)» e che «(,..) dallo status suddetto deriva la legittimazione al conferimento di titoli nobiliari ed onorificienze cavalleresche relative agli ordini ereditari di Famiglia (ordini nazionali), nonché alla creazione di nuovi ordini (…)». Soprattutto, merita particolare rilievo l’affermazione, contenuta nella predetta sentenza, che «… i cittadini italiani, a norma dell’art. 7 della legge nr. 178, ben possono accettare le onorificenze e le distinzioni conferite dalla Real Casa Normanna da cui discende l’Altavilla e che di esse possono farne uso nella vita di relazione privata, precisandone la specie e la qualità, salvo a richiedere la prescritta autorizzazione al Capo dello Stato Italiano per un uso ufficiale e militare.
— La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza del 23 aprile 1959 nr. 2008, ulteriormente sanciva la legittimità degli ordini cavaliereschi facenti capo a S.A.R. il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli.
— La Pretura di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 25 novembre 1960 nr. 6460 Reg. Gen. nr. 410960, recependo tutta la giurisprudenza e facendo particolare riferimento alla sopracitata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, riconosce legittimo il conferimento, da parte di S.A.R. il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli, degli ordini cavallereschi di famiglia.
— La Pretura di Asti, con sentenza del 15 dicembre 1961, faceva riferimento alla costante giurisprudenza condividendone l’indirizzo e stabiliva che gli ordini in trattazione rientrano tra quelli classificati come non nazionali di cui all’art. 7 della legge 3 marzo 1951 nr. 178, il cui uso pubblico necessita della autorizzazione da parte del Capo dello Stato nei modi previsti dalla stessa legge nr. 178.
Gli Ordini Cavallereschi dinastici del Casato Sovrano oggi rappresentato da S.A.R. il Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli, Pretendente e Curatore dei Troni di Sicilia e di Napoli, Principe di Taranto, Principe di Benevento, Principe e Duca di Bari, Principe di Antiochia, Duca di Capua, Duca di Perugia, Duca di Puglia, Conte di Lecce, Conte Palatino, appunto per la loro appartenenza dinastica ad una Famiglia Sovrana in possesso legalmente riconosciuto della «fons honorum» o potestà di concedere titoli nobiliari e distinzioni cavalieresche, sono infatti ben distinti da quelli che la legge del 3 marzo 1951 n. 178 quaifica come concessi «da enti, associazioni o privati».
Anche il diritto all’uso dei titoli nobiliari appoggiati sul cognone o su predicati facenti parte un tempo dell’antico Reame nornanno, nonché all’uso di stemmi gentilizi concessi o confermati iallo stesso Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli, come esposto nelle precedenti sentenze, è stato ampiamente riconosciuto.
La Magistratura Italiana ha, quindi, anche accertato, con fari giudizi irrevocabili che nella persona del Principe Cesare d’Altavilla Sicilia-Napoli Capo d’Arme di Casato Sovrano, confluiscono, per diritto di sangue, i poteri e le prerogative spettanti e riconosciute dal Diritto Internazionale ai Capi di Famiglie di origine sovrana, tra i quali è la «fons honorum»; la facoltà e il diritto di decorare di titoli nobiliari ereditari o non ereditari, con o senza predicato; la possibilità di decorare degli ordini cavallereschi dinastici di collazione familiare, di fondarne di nuovi, di riesumare quelli estinti e di modificare gli statuti di quelli già esistenti.
La prerogativa così detta regia è una prerogativa personale «jure sanguinis», che possiede solo il Re o il Principe sul Trono e che viene trasmessa ai successori all’atto dell’incoronazione ed investitura. E ciò vale anche quando, per vicende varie, essi vengano privati del possesso territoriale, a condizione, ome è avvenuto per gli Altavilla, che essi non abbiano accettata o subita la «debellatio» o la rinuncia totale o passiva, per sé e per propri discendenti, a tutte le prerogative suddette, derivanti appunto dalla Sovranità. Il Capo di casa d’Altavilla ha rivendicato ed assunto per sé ed i suoi successori, capi della Dinastia, il ducato di Normandia, che viene rivendicato anche nella Casa Windsor.
La casa Sovrana d’Altavilla (seu d’Hauteville) Sicilia-Napoli, legale rappresentante ed erede dei Normanni d’Altavilla, Re di Sicilia e di Napoli, per la sua qualità sovrana può, inoltre, concedere nomine e cariche ai suoi rappresentanti diplomatici in Italia e all’estero. |